Covid: De Luca ‘conferma’ la zona arancione in Campania, l’ordinanza.
Sembrava quasi ormai certo il passaggio in zona gialla a partire da domani, ma l’ultima ordinanza firmata in queste ore dal governatore Vincenzo De Luca conferma di fatto la zona arancione fino al 23 dicembre. Di seguito un estratto del provvedimento.
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale:
1.1. restano confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – e regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 in materia di controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale);
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, ai bar e agli altri esercizi di
ristorazione dalle ore 11,00 del mattino è fatto divieto di vendita con asporto di bevande,
alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua;
1.3. per tutto l’arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibi e bevande, anche non
alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
1.4. a tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti
superiore a 37,5 ° CC;
1.5. è fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la
vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della
cd. “movida”;
1.6. è fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di
provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in
cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle
disposizioni di cui al punto 1.3. del presente provvedimento.
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