Test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’Estero. A prevederlo è l’ordinanza firmata dal Governatore della Regiona Campania Vincenzo De Luca. Segue estratto del provvedimento in questione:
“Con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020, è fatto obbligo a tutti i soggetti in arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati nei quattordici giorni precedenti, della scrupolosa osservanza degli obblighi previsti dall’art.1 dell’Ordinanza 12 agosto 20202 cit., e, in particolare:
1.1. di sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone,
al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile;
1.2. in caso di impossibilità di effettuare il test, di segnalarsi in ogni caso presso i presidi
allestiti in Aeroporto, compilando i moduli ivi forniti dal personale addetto;
1.3. di comunicare, altresì, immediatamente, il proprio ingresso nel territorio
nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per
territorio.
1.4.di restare in isolamento fiduciario presso l’abitazione o dimora dichiarata fino alla
comunicazione dell’esito del tampone.
Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
2. Ai sensi di quanto previsto dalla citata Ordinanza 12 agosto 2020, non sono tenuti a sottoporsi
al test esclusivamente i soggetti che comprovino di essersi sottoposti, nelle 72 ore
antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,
effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Ai soggetti destinatari della nota dell’Unità di Crisi regionale prot.2722 del 26/9/2020,
riportata in premessa e allegata alla presente ordinanza, è fatto obbligo di assicurare, per
quanto di rispettiva competenza, le attività ivi richieste, necessarie alla tempestiva
individuazione e al controllo sanitario dei soggetti di cui al punto 1. della presente Ordinanza,
sotto il coordinamento dell’USMAF.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30
giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle
misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le
hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,
l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per
una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla
corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di
competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e
accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16)
con il supporto dell’Avvocatura regionale.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge
citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed
agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni
quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità
di Crisi regionale, all’ENAC Capodichino, alla Gesac Capodichino, alle AA.SS.LL., all’USMAF, alle Prefetture, all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Campania, nonché sul BURC.