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In Campania si torna al mare. Con la nuova ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 firmata da Vincenzo De Luca, la riapertura degli stabilimenti balneari sarà consentita da oggi. Si tratta di una accelerazione della Fase 2 in Campania in questa settimana, dopo la ripresa delle ristorazione. In ogni caso, gli stabilimenti balneari dovranno seguire delle regole dettagliate per evitare il ritorno nel virus.
ACCOGLIENZA
-L’accesso ai lidi avverrà tramite prenotazione anche per fasce orarie, con registrazione degli utenti e mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi.
-Per evitare assembramenti si useranno metodi di pagamento più veloci come carte prepagate o attraverso portali web.
-Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
ZONE OMBREGGIO E SOLARIUM
La distribuzione delle postazioni da assegnare ai bagnanti deve essere chiaramente organizzata prevedendo:
-La numerazione delle postazioni/ombrelloni e la registrazione per ogni postazione degli utenti ivi allocati, stagionali e giornalieri, per quantificare la capacità dei servizi erogabili; in questo modo si faciliterà, in caso di rilevazione di un caso positivo, la ricostruzione della situazione di prossimità.
-L’assegnazione degli ombrelloni e dell’attrezzatura a corredo deve privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni.
– In ogni caso, l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura ad altro utente, anche nella stessa giornata.
– Ogni postazione sarà dotata di un foglio plastificato contenente le indicazioni alle quali l’utente è invitato ad adeguarsi.
-L’individuazione di modalità di transito da e verso le postazioni/ombrelloni e stazionamento/movimento sulla battigia. L’accompagnamento alla zona ombreggio da parte del personale dello stabilimento adeguatamente formato, che informi la clientela sulle misure da rispettare.
-Le zone dedicate ai servizi devono essere facilmente identificabili come anche le misure da seguire.
– Le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo per evitare l’assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento.
– Le aree delimitate per gli assistenti alla balneazione devono garantire adeguato distanziamento.
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro nello stabilimento e un minor rischio, le attrezzature balneari (ombrelloni, lettini e sedie a sdraio, ecc.) sono installate in modo tale che sia sempre garantita la misura di distanziamento sociale, fatta eccezione per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
A tal fine deve essere assicurato un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone (es. lettino, sdraio, sedia) devono essere fornite in quantità limitata al fine di garantire un distanziamento rispetto alle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Tra le attrezzature di spiaggia (es. lettino, sdraio, sedia), ove non allocate nel posto ombrellone, deve essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra.
Per facilitare la gestione del distanziamento delle postazioni, si consiglia ai gestori la messa in atto di sistemi di segnalazione a terra (es. nastri di demarcazione, ecc.).
MISURE IGIENICO-SANITARIE
-Gli utenti indossano la mascherina al momento dell’arrivo, fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all’uscita dallo stabilimento.
-Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.
-Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.
-Sanificazione regolare e frequente di attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (es., cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra un utilizzo e l’altro.
-Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e getta per la pulizia che ciascun cliente potrà fare in autonomia.
-Per quanto concerne le docce esse devono essere previste all’aperto, con garanzia di una frequente pulizia e disinfezione a fine giornata.
SPIAGGE LIBERE
L’opportunità – offerta da tali spiagge ai fruitori – di poter utilizzare gratuitamente gli arenili, anche allestendo da sé le attrezzature (ombrellone, sdraio, lettini), se da un lato rappresenta un vantaggio per l’utenza, dall’altra può creare delle problematiche nell’attuale periodo emergenziale, in riferimento alla difficoltà nell’attuazione e controllo delle misure di contrasto del contagio, in particolare al fine di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.
In ragione di ciò, è necessario attuare innanzitutto un’intensa attività di comunicazione e sensibilizzazione, oltre che con gli strumenti tradizionali, anche attraverso social media, volta a favorire un comportamento corretto e consapevole da parte dell’utenza.
Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare, dovranno essere localmente definite puntualmente le modalità di accesso e di fruizione delle spiagge stesse, individuando quelle più idonee ed efficaci. Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale. Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria l’affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare suincomportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto dinassembramento.
Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) – ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.
Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line; al fine di favorire la prenotazione stessa potrà altresì essere valutata la possibilità di prenotare contestualmente anche il parcheggio, prevedendo anche tariffe agevolate, ove possibile.
Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
È opportuno, ove possibile, affidare la gestione di tali spiagge ad enti/soggetti che possono utilizzare personale adeguatamente formato, valutando altresì la possibilità di coinvolgimento di associazioni di volontariato, soggetti del terzo settore, etc., anche al fine di informare gli utenti sui comportamenti da seguire, nonché per assicurare le misure di distanziamento interpersonale in tutte le attività sull’arenile ed in acqua.
Come per gli arenili in concessione anche per la spiaggia libera, i comuni dovranno dotarsi di una adeguata regolamentazione degli arenili liberi che potranno gestire direttamente o mediante convenzione con soggetti privati, al fine di garantire il contingentamento degli accessi.
In ogni caso, l’area delle spiagge libere comunali sarà presidiata da addetti alla vigilanza. Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri l’una dall’altra; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Dovranno altresì essere valutate dal Comune disposizioni volte a limitare lo stazionamento dei bagnanti sulla battigia per evitare assembramenti.
Il Sindaco, al fine di ridurre il rischio di contagio dovuto ad assembramento, con ordinanza ai sensi dell’art.32 della Legge n.833/1978, può ordinare il posizionamento, nella spiaggia libera, escluso l’arenile di libero transito, in via provvisoria, di piantane comunali numerate, per l’installazione di ombrelloni, riservate solo ai turisti che hanno prenotato telematicamente il proprio posto; nell’area occupata dalle piantane si applicano le stesse misure di sicurezza sanitarie previste per gli stabilimenti balneari dal presente provvedimento.
Il Sindaco, con ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge n.833/1978, può vietare l’accesso alla spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, o nel caso di reiterate violazioni delle misure sanitarie di sicurezza del presente provvedimento .
Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti. Sono da intendersi valide anche per gli arenili liberi le misure indicate per le aree in concessione.