In merito al comunicato stampa del Comune di Torre del Greco pubblicato nella giornata di ieri sulla nostra testata, riguardo l’archiviazione della denuncia per abuso d’ufficio nei confronti al primo cittadino Giovanni Palomba, è intervenuto Antonio Borriello, autore della denuncia. Pubblichiamo le sue considerazioni di seguito.

“Al riguardo, devo segnalare, mio malgrado, che tale scritto presenta una serie di imprecisioni ed inesattezze, che possono generare equivoci sulla delicata vicenda posta al vaglio della Magistratura amministrativa e penale.

In primo luogo, non è esatto affermare che “lo stesso giudice amministrativo (…) stabiliva al contempo una prima verità, ovvero, la piena correttezza dell’operato del sindaco Palomba“. Al riguardo preciso che il TAR non ha in alcun modo legittimato la nomina del Sig. Perillo quale portavoce del Sindaco. Il Giudice Amministrativo, infatti, ha soltanto declinato la propria giurisdizione (pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, segnalato in udienza dalla mia difesa) in relazione alla vicenda de quasenza esaminare il merito delle censure prospettate dal ricorrente. Si tratta, dunque, di una pronuncia in rito che non può e non deve essere travisata, attribuendole (consapevolmente o meno) un significato che non ha, rivestendo contenuto esclusivamente processuale.

In secondo luogo, in merito all’affermazione secondo cui “la questione è stata riproposta innanzi all’Autorità giudiziaria penale. Il giudice ha sancito la correttezza della scelta del primo cittadino“, per completezza non può non riportarsi quanto testualmente si legge in sentenza: “è vero che è stata violata la normativa regolamentare che imponeva lo svolgimento dei colloqui“. In altri termini, il giudice ha affermato che non sussistono gli estremi del reato di abuso d’ufficio ma per le nomine del portavoce e del capo di gabinetto “è stata violata la normativa regolamentare che imponeva lo svolgimento dei colloqui“. Pertanto, il sottoscritto provvederà ad esperire istanza di annullamento ex art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990, per violazione di legge (che pacificamente include anche la violazione di norme regolamentari) nonché a presentare un esposto alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità erariali.

In terzo luogo, devo respingere con forza quanto testualmente affermato dal Sindaco: “una vicenda triste che ha cercato, attraverso azioni legali, di gettare fango e ombre sul sottoscritto, e, indirettamente sulla città stessa di Torre del Greco“. In merito, preciso che non ho mai inteso offendere chicchessia ma anzi ho agito sempre per la tutela dei miei diritti ed interessi legittimi, nel pieno esercizio del mio sacrosanto diritto di azione costituzionalmente garantito”.

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